Statuto

STATUTO DEL PARTITO LIBERTARIO

 

 

Art. 1 – Il Partito e i Principi

1. Il Partito Libertario (PL) è un organismo politico ispirato ai principi del geo-libertarismo anarchico, così come delineati dal “Manifesto Costitutivo del Partito Libertario”, da intendersi come allegato al presente Statuto.

2. In particolare, Il PL si fonda sui seguenti principi:
a) Nessun essere umano è legittimato a imporre all’altro qualsiasi tipo di coercizione, fatti salvi lo stato di necessità e la legittima difesa.

b) Di conseguenza, la Terra e tutte le risorse naturali sono originariamente comuni agli esseri umani e, in assenza di reciprocità, ogni appropriazione individuale comporta indennizzo e compensazione a vantaggio degli altri consociati (gli animali non umani vanno considerati a loro volta veri e propri possessori e fruitori del pianeta).

c) Per la stessa ragione il modello dello Stato moderno, in quanto concentrazione monopolistica della forza, della legittimazione e del diritto sul territorio, privativo di quella comunione originaria, non è compatibile con una visione libertaria, sicché si tratta di lavorare per il suo progressivo superamento, così come di ogni altro potere fondato sulla supremazia dell’uomo sull’uomo, nella direzione di nuove istituzioni di governance partecipative ed inclusive, che siano espressione di sovranità individuali, associative e diffuse, federate o confederate, dal punto di vista funzionale e territoriale ai vari livelli, locale, nazionale e sovranazionale.

d) I Common Trust, che non rappresentano un modello associativo esclusivo tra quelli fondati sull’adesione volontaria, si caratterizzano in particolare per essere orientati alla valorizzazione del capitale comune, e quindi al paradigma per il quale ci si associa per guadagnare e non per rimetterci: il che comporta il superamento dell’imposizione fiscale e l’introduzione di istituti ampliativi e non restrittivi come l’utile universale e/o il libero conio, in termini tali da garantire l’accesso libero da parte di ciascuno a forme di welfare libertario, fondate sulla libera iniziativa, la libera assicurazione e l’autogestione comunitaria e da parte di gruppi.

e) Passaggio primario del nuovo percorso è rappresentato dalla contabilizzazione e dalla valorizzazione del demanio e del patrimonio pubblico, in quanto “Terra comune di diritto positivo”, attraverso la costituzione di un fondo a vantaggio di tutti i cittadini e non come fonte di introiti per lo Stato.

f) Al contempo, data l’attuale realtà sociale, politica ed economica, il PL si batte in ogni caso per il crescente rispetto dei diritti umani e del benessere individuale e ambientale, e degli altri diritti riconosciuti dalle maggiori Carte Internazionali. Per il PL la questione dei diritti civili e individuali va posta come questione di estensione della libertà e non di legalità, da perseguirsi con un approccio antiproibizionista a tutto campo e attraverso la progressiva erosione del diritto penale e delle istituzioni totali.

g) L’iniziativa economica personale e privata è libera, e comporta il versamento alla comunità del corrispettivo di un canone, consistente nell’equivalente monetario del valore di mercato delle risorse naturali, o comunque comuni, impiegate nel processo produttivo.

h) Il PL propone la rettificazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori e dei lavoratori degli attuali grandi titoli di proprietà, da considerarsi illegittimi alla luce dei principi libertari, vivendo il capitalismo reale in osmosi con lo Stato.

i) Da questo punto di vista, quindi, non v’è modo di distinguere tra grande potere pubblico e grande potere privato, nei confronti del quale occorre sussistano garanzie non minori, rispetto a quelle previste nei confronti dei poteri pubblici. Ad esempio, occorre assicurare sulle grandi piattaforme dei social networks la più ampia libertà di manifestazione del pensiero, senza distinguere tra hate speech e free-speech, negando a quelle piattaforme il diritto di discriminare tra le diverse manifestazioni del pensiero, contestando che il loro rivendicarsi soggetti privati costituisca argomento in grado di consentirglielo.

l) Al fine di conseguire tali obiettivi fondamentali, nonché quelli più specifici via via delineati dagli organi del Partito, Il PL darà vita a una serie di campagne, puntando al governo del Paese, per avviare, nel rispetto del quadro costituzionale, il processo di trasformazione, anche sulla base di una politica delle alleanze, fissata dagli organi del Partito ai sensi del presente Statuto.

Art. 2 – Il simbolo del Partito

1. Il simbolo del PL consiste nella “Marianna Libertaria”, ossia nella testa della Marianna con berretto frigio rosso, circondata dall’A cerchiata dell’anarchia, sullo sfondo dei colori giallo-verde del geo- libertarismo con la scritta “Partito Libertario” in basso su fondo nero.

Art. 3 – Disclaimer

Le espressioni contenute nel presente Statuto sono per praticità redatte unicamente al maschile. Si riferiscono comunque alle varie persone ed alle funzioni che le stesse rivestono, indipendentemente dal loro sesso, genere o identità di genere autopercepita e autocertificata.

Art. 4 – Gli aderenti

1. Chiunque contribuisca finanziariamente al PL e accetti i principi stabiliti nell’art. 1 è considerato aderente ed esercita i diritti previsti dal presente statuto.

2. L’adesione è compatibile con qualsiasi appartenenza politica, sociale, religiosa, o di qualsiasi altro tipo, ferma restando l’accettazione dell’art. 1 del presente Statuto.

3. Gli aderenti godono, a parità di condizioni e senza discriminazioni, del diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche statutarie interne.

4. Gli aderenti possono presentare ricorsi al Comitato Direttivo aventi per oggetto la corretta interpretazione e applicazione dello Statuto.

5. L’adesione si perfeziona con il versamento di un contributo finanziario liberamente scelto dall’aderente.

Art. 5 – Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare al Congresso ordinario.

Art. 6 – Organi del PL

1. Gli organi del PL sono: il Congresso degli aderenti, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Segretario,il Tesoriere. Tutti gli organi durano in carica da congresso a congresso.

Art. 7 – Il Congresso degli aderenti

1. Il Congresso degli aderenti:

a) è annuale e si tiene entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in corso; la convocazione avviene a cura del Segretario e deve effettuarsi mediante avviso da pubblicare sul sito internet del PL, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede, altrove o da remoto), la data e l’orario della convocazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza;

b) stabilisce gli orientamenti e l’indirizzo politico annuale del PL nel rigoroso rispetto dei principi di cui all’art. 1;

c) approva a maggioranza semplice dei votanti il rendiconto d’esercizio presentato dal Tesoriere;

d) provvede all’elezione del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, del Comitato Direttivo;

e) approva a maggioranza dei due terzi degli aderenti le modifiche allo Statuto, che entreranno in vigore dopo la ratifica definitiva da parte del Comitato Direttivo. L’art. 1 è modificabile dal Congresso solo con maggioranza qualificata dei cinque sesti degli aderenti al PL.

2. Al Congresso partecipano con diritto di voto tutti gli aderenti.

3. I lavori del Congresso sono registrati in video e in audio.

Art. 8 – Il Congresso straordinario

1. Il Congresso straordinario è convocato:

a) dal Segretario d’intesa con il Presidente e il Tesoriere; la convocazione deve effettuarsi mediante avviso da pubblicare sul sito internet del PL a cura del Segretario contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede, altrove o da remoto), la data e l’orario della convocazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza;

b) dal Presidente quando lo richieda un terzo degli iscritti;

Art. 9 – Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo:

a) dibatte e delibera a maggioranza semplice dei votanti sulle iniziative da intraprendere nell’ambito dell’indirizzo fissato dal Congresso. A maggioranza qualificata dei due terzi può assumere altre iniziative anche al di fuori dei limiti fissati dal Congresso, sempre nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall’art. 1;

b) approva a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei votanti le modifiche del simbolo e la denominazione del Partito.

c) ratifica a maggioranza semplice dei votanti, entro 30 giorni, le modifiche allo Statuto approvate dal Congresso, ove queste non siano contrarie ai principi supremi desumibili dall’art. 1;

d) delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti, previo parere favorevole del Presidente, sulle richieste di adesione avanzate da associazioni o gruppi esterni al PL, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti;

e) Il Comitato Direttivo è convocato dal Segretario, dal Tesoriere o dal Presidente ogni volta che lo ritengano opportuno, o su iniziativa di un terzo dei suoi componenti;

f) delibera a maggioranza semplice sulle richieste di rapporto di adesione avanzate da gruppi o associazioni esterne al PL;

g) Il Segretario, il Tesoriere e il Presidente prestano la loro attività essenzialmente a titolo gratuito, fatte salve eventuali indennità a titolo di rimborso, anche forfettario, delle spese e dei costi da essi sostenuti in ragione del loro ufficio.

2. Il Comitato Direttivo è composto:

a) da 20 membri eletti dal Congresso tra gli aderenti sulla base di candidature individuali; c) dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere;
3. Le riunioni del Comitato Direttivo sono registrate in video e in audio.
4. Il Presidente è anche Presidente del Comitato Direttivo.

Art. 10 – Il Presidente

1. Il Presidente è garante che la linea politica del PL sia rispettosa dei principi di cui all’art. 1. 2. Presiede il Congresso e il Comitato Direttivo anche attraverso propri delegati.

Art. 11 – Il Segretario

1. Il Segretario è il responsabile politico del PL.

2. Il Segretario, sentiti il Presidente e il Tesoriere, adotta sotto propria responsabilità i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire gli obiettivi statutari e gli obiettivi programmatici deliberati dagli organi del PL nei termini previsti dal presente Statuto, e assicura il buon andamento del Partito.

Art. 12 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è il legale rappresentante del PL nei rapporti con i terzi e in giudizio e ha la responsabilità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del PL e della fissazione dei relativi criteri, improntati ai principi di trasparenza e di correttezza nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilità, predispone il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo, cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili e amministrativi a legislazione vigente, apre e gestisce i conti correnti bancari e postali.

2. Il Tesoriere assume ogni libera iniziativa, rivolta all’interno e all’esterno del PL, per il finanziamento del Partito.

3. Il Tesoriere fornisce a ogni riunione del Comitato Direttivo un rendiconto delle attività svolte.

Art. 13 – Misure disciplinari

Il Presidente può richiamare qualsiasi aderente o membro del Comitato Direttivo, il quale agisca in chiara violazione dei principi fissati dall’art. 1. Il richiamato può ricorrere al Comitato Direttivo, facendo valere le proprie ragioni.

Art. 14 – Competizioni elettorali

1. Il Segretario, d’intesa con il Presidente e il Tesoriere, sottopone al Comitato Direttivo ogni ipotesi di partecipazione del PL a competizioni elettorali, con proprie liste o con propri candidati in liste di altre forze politiche, che deve essere approvata dal Comitato Direttivo stesso a maggioranza semplice.

Art. 15 – Disposizioni a fini fiscali imposte dalla legge

1. Il PL non ha fini di lucro e, durante la sua vita, non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. In caso di scioglimento per qualunque causa del PL, il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Gli organi del PL, attraverso le disposizioni del presente Statuto, garantiscono una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è assicurato ad ogni aderente maggiore d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, nelle modalità previste dallo Statuto stesso.

4. Gli organi del PL sono liberamente eleggibili secondo le disposizioni del presente Statuto ed ogni aderente ha diritto ad un solo voto; il Congresso degli aderenti è sovrano, secondo le disposizioni del presente Statuto ed ogni ammissione, nonché le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni, i bilanci e i rendiconti saranno resi pubblici tramite la pubblicazione sul sito internet.

5. L’adesione al PL è individuale e non è trasmissibile e/o rivalutabile.

Art. 16 – Rinvio al codice civile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile italiano.